RASSEGNA STAMPA DEL 29.10.2016:
Quotidiano del Sole 24 Ore – CONDOMINIO
PER IL REVISORE CONDOMINIALE NESSUNA «ABILITAZIONE»:
L’introduzione nel nostro ordinamento della figura del revisore condominiale ad opera del nuovo art. 1130-bis del codice civile previsto dalla legge n. 220/2012, non ha lasciato indifferenti quella schiera di addetti ai lavori pronti a correre per l’ennesimo titolo da inserire nel proprio curriculum vitae per meglio così spendersi sul mercato.
Se da una parte è lecito quanto opportuno munirsi della preparazione specifica e necessaria allo svolgimento dell’attività di verifica della contabilità condominiale frequentando corsi ad hoc, questo non deve – e soprattutto non può – sconfinare nella diffusione di informazioni al limite dell’inganno verso il consumatore finale.
A tutela degli utenti destinatari delle prestazioni professionali erogate da chi svolge questa attività è necessario procedere con alcune precisazioni.
L’ordinamento vigente non prevede alcuna forma di “abilitazione” né di “idoneità tecnica” all’esercizio dell’attività. Allo stato, nessun corso di formazione è in grado di poter attestare l’idoneità del professionista – contrariamente a quanto accade per gli amministratori di condominio ai sensi del D.M. n. 140/2014 – e nessuna associazione può dichiarare “abilitati” i propri iscritti.
Non è raro, invece, leggere su carte intestate, attestati o targhe professionali la dichiarazione “revisore contabile condominiale abilitato ai sensi dell’art. 25 della riforma del condominio L. n. 220/2012” o richiami simili, addirittura menzionando l’atto del Senato n. 71. E’ appena il caso di affermare – e con la dovuta fermezza a tutela della trasparenza del mercato – che tali dichiarazioni integrano un’informazione ingannevole nei confronti dei consumatori e concorrenza sleale rispetto ai colleghi e come tali vanno censurate. Infatti, la legge richiamata si limita ad introdurre – a mente del nuovo art. 1130-bis – la mera possibilità per l’assemblea di nominare un revisore a cui affidare la verifica della contabilità, ma nulla prevedere in ordine alle caratteristiche o prerogative che debba avere tale revisore e senza prevedere alcuna forma di abilitazione.
Diciture che menzionano anche gli atti del Senato servono – evidentemente – ad ingannare ulteriormente il cliente consumatore che nel leggere cosi tanti e tali riferimenti normative può convincersi dell’idea di trovarsi di fronte ad un revisore condominiale abilitato e quindi “non abusivo”.
Al contrario, il revisore condominiale non già iscritto ad un ordine professionale può e deve menzionare esclusivamente la dicitura “attività svolta ai sensi della legge n. 4/2013”, così come le associazioni posso limitarsi esclusivamente ad attestare la sola qualità dei servizi dei propri iscritti consentendo loro di utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione.
E’ auspicabile, dunque, una forte ed incisiva azione di controllo da parte degli enti di formazione e delle associazioni affinchè tali comportamenti ingannevoli e che nulla hanno a che vedere con l’etica professionale non abbiano ulteriore seguito.
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