Come associarsi ad ARCO

Amministratori di Condominio Praticanti:

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

  1. la maggiore età;
  2. la capacità di agire;
  3. la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE;
  4. la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
  5. godimento dei diritti civili;
  6. diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale;
  7. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
  8. casellario giudiziale “nullo”;
  9. non essere iscritti nel registro dei protestati.

Ad essi non viene concesso l’uso del timbro con logo dell’Associazione.

Non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative.

Gli associati praticanti, in quanto in attesa di idoneità, decadono dal loro status di iscritto all’Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. codice civile, tenuto da A.R.CO.

Il possesso dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Amministratori di Condominio Ordinari:

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

  1. la maggior età;
  2. la capacità di agire;
  3. la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
  4. la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
  5. godimento dei diritti civili;
  6. alternativamente:
    – diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di legge senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti alla domanda di iscrizione;
    – aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. codice civile e D.M. n. 140/2014 e ss.mm.ii., tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità presso l’Associazione;
  7. possesso della partita IVA propria;
  8. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
  9. casellario giudiziale “nullo”;
  10. non essere iscritti nel registro di protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione nell’apposita sezione “Ordinari”.

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente Statuto.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Revisori Contabili Condominiali Praticanti:

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

  1. la maggiore età;
  2. la capacità di agire;
  3. la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE;
  4. la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
  5. godimento dei diritti civili;
  6. alternativamente:
    – laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo giuridico-economico;
    – amministratore di condominio professionista con almeno 3 anni di attività e diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di legge senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione;
    – Tributarista professionista da almeno tre anni;
    – iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    – iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
    – iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
    – iscritto all’Ordine degli Avvocati;
  7. aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione in revisione contabile condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di una prova di idoneità presso l’Associazione;
  8. possesso della partita IVA propria;
  9. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
  10. casellario giudiziale “nullo”;
  11. non essere iscritti nel registro dei protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione nell’apposita sezione “Praticanti”.

Hanno diritto di voto ad ogni livello e non possono assumere cariche associative.

Gli associati praticanti “in quanto in attesa di idoneità” decadono dal loro status di iscritto all’Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato la prova di idoneità di cui alla lettera g).

Trascorsi tre anni dalla prova d’esame o di idoneità tecnica di cui alla lettera g) e documentando almeno cinque relazioni di revisione possono fare domanda d’iscrizione alla sezione ordinaria.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Revisori Contabili Condominiali Ordinari:

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

  1. la maggior età;
  2. la capacità di agire;
  3. la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
  4. la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
  5. godimento dei diritti civili;
  6. alternativamente:
    – laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo economico-giuridico;
    – amministratore di condominio professionista con almeno cinque anni di attività e diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di legge senza soluzione di continuità per i cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione;
    – tributarista professionista da almeno cinque anni;
    – iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    – iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
    – iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
    – iscritto all’Ordine degli Avvocati;
  7. alternativamente:
    aver completato con profitto, con superamento di prova di idoneità, il periodo minimo d’iscrizione alla sezione praticanti;
    – aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione in revisione contabile condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità presso l’Associazione e allo stesso tempo, alternativamente:
    – provare l’esercizio della professione di Revisore Contabile Condominiale per almeno i tre anni antecedenti alla domanda di iscrizione con almeno cinque relazioni di revisione;
    – essere iscritto da almeno cinque anni nel Ruolo dei Periti Esperti della C.C.I.A.A. con specializzazione in materia condominiale;
    – essere iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale con specializzazione in materia condominiale;
    – essere iscritto da almeno cinque anni all’Odine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
    – essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
    – essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
    – essere iscritto da almeno cinque anni all’Ordine degli Avvocati;
  8. possesso della partita IVA propria;
  9. non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condomino e Revisori Contabili Condominiali;
  10. casellario giudiziale “nullo”;
  11. non essere iscritti nel registro di protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell’Associazione ed il relativo numero d’iscrizione nell’apposita sezione “Ordinari”.

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente Statuto.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

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