Codice Etico

Codice etico Arco
Codice di Condotta
Art. 27-bis del codice del consumo, di cui al D. Lgs. n. 260/2005.

PREMESSA
Le seguenti norme deontologiche costituiscono il “Codice di Condotta di ARCO” ed il complesso dei doveri a cui deve attenersi il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato, per la permanenza nell’associazione.
Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
La professione di Revisore Contabile Condominiale e di amministratore condominiale è attività intellettuale fondata su attività di studio e di consulenza, improntata ad un ampio interesse sociale, individuato nella funzione sociale del Revisore Contabile Condominiale e in particolare nella salvaguardia del principio della trasparenza amministrativa e contabile in materia di condominio e dunque l’indiretto valore della tutela degli interessi e dei patrimoni condominiali.

Art. 2
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato affida la sua reputazione professionale alla propria coscienza ed etica, oltre che alla propria onestà intellettuale.

Art. 3
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato esercita la sua professione sulla base di un mandato che si fonda sul “sacro istituto della fiducia”. Per questo, la sua attività deve essere sempre informata ai principi della dignità, della coscienziosità professionale, integrità, lealtà, competenza, discrezione e rispetto del cliente e dei colleghi.

Art. 4
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato, nella trattazione degli incarichi ad egli affidati, dà sempre prova di moderazione e prudenza, assicurando sempre la salvaguardia della posizione propria e di quella dei clienti, trattando comunque il tutto con equità, imparzialità ed informando il proprio operato sempre all’inviolabile e superiore principio della legalità, rifiutando qualunque incarico teso a violare la norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi.

Art. 5
L’aggiornamento della formazione professionale del Revisore Contabile Condominiale e dell’amministratore condominiale associato è condizione necessarie ed imprescindibile per conservare la qualità di associato. Per questo, l’associato ha l’obbligo di partecipare sempre ad ogni corso di aggiornamento professionale e giornate di studio tenute dal Comitato Tecnico Scientifico.

TITOLO II
RAPPORTI CON I CLIENTI
Art. 6
Il Revisore Contabile Condominiale associato e l’amministratore condominiale tratta le questioni professionali ad egli affidate con la massima perizia ed evita l’erogazione di prestazioni professionali eseguite nel dubbio o nell’incertezza della conoscenza della materia di cui trattasi, evitando di proseguire nell’incarico e ricorrendo obbligatoriamente al servizio di consulenza ed assistenza offerto dall’Associazione. Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato accetta incarichi professionali perentoriamente nei limiti del proprio ambito di competenza.

Art. 7
La prestazione professionale del Revisore Contabile Condominiale e dell’amministrare condominiale associato deve essere adeguatamente remunerata con obbligo deontologico per il professionista di convenire ad un compenso equo proporzionato alla qualità e quantità nonché al contenuto ed alle caratteristiche dell’attività prestata, quale norma di garanzia del decoro, della dignità del professionista e della qualità del servizio offerto. La notula finale deve essere formulata in modo da consentire al cliente l’individuazione del tipo di prestazione ed il corrispondente onorario conteggiato, tenuto conto anche delle eventuali somme ricevute in acconto. In tal senso l’Associazione si riserva di valutare eventuali comportamenti denigratori, con le procedure e l’adozioni dei provvedimenti stabiliti al successivo art.15. Restano salve ogni ulteriori disposizioni di Legge in materia.

Art. 8
Il Revisore Contabile Condominiale associato e l’amministratore condominiale opera professionalmente con il massimo rispetto per la riservatezza propria, del personale del proprio studio e soprattutto dei propri clienti, ispirandosi a principi di massima riservatezza evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni acquisite nell’ambito o in conseguenza di un incarico, improntando l’esercizio dell’attività professionale alla diligenza e correttezza.

Art. 9
Il Revisore Contabile Condominiale associato e l’amministratore condominiale riceve i propri incarichi professionali esclusivamente in forma scritta, onde precisarne i limiti ed i contenuti allo scopo di circoscrivere l’ambito delle proprie responsabilità ed al fine di evitare contenziosi che potrebbero danneggiare l’intera immagine professionale, personale e dell’associazione. Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato, deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono, senza abusi o compiacimenti inopportuni. L’associato ARCO è munito di polizza RC professionale.

Art.10
Se nell’esercizio della professione il Revisore Contabile Condominiale associato e l’amministratore condominiale si trova nella necessità di rinunciare al mandato deve darne comunicazione al cliente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso.

TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 11
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato deve rapportarsi ai colleghi con un comportamento incensurabile e sempre informato alla considerazione ed al rispetto.

Art. 12
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato evita, in ogni caso, di esprimere considerazioni pregiudizievoli per l’onore ed il decoro professionale dei colleghi, assumendo comportamenti tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L’aspetto competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti e contrari alla morale per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti o associazioni.

TITOLO IV
RAPPORTI CON I TERZI
Art. 13
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato, nell’esercizio della professione, entra in contatto con altre figure professionali, a loro rapportandosi con il massimo rispetto e salvaguardando le specifiche competenze.
La dicitura di “Revisore Contabile Condominiale qualificato ARCO” può essere fatta valere soltanto con il pieno ed integrale rispetto del presente codice di condotta.

RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONE
Art.14
Il Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato s’impegna a favorire lo spirito associativo ed a non denegare la propria personale disponibilità a favore dell’associazione ARCO Amministratori e Revisori Contabili Condominiali, rispettando ed imponendo l’applicazione dello Statuto Associativo.

NORME FINALI
Art. 15
La mancata osservanza da parte del Revisore Contabile Condominiale e l’amministratore condominiale associato delle norme e principi sanciti in questo codice, costituisce causa di “Procedura di valutazione deontologica”, di seguito anche PVD, da parte dell’Associazione nei modi e termini previsti dallo Statuto. La PVD dura 30 giorni a partire dall’accertamento o segnalazione della presunta violazione e si conclude con un provvedimento disciplinare a cura del Collegio dei Probiviri territorialmente competente.

Art. 16
I provvedimenti disciplinari sono l’avvertimento scritto, la censura, la sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore a sei mesi e l’espulsione dall’Associazione per i casi più gravi.

Art. 17
L’Associazione procede all’avvertimento, alla censura, alla sospensione o all’espulsione dall’Associazione, ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri della provincia territorialmente competente.

Art. 18
Avverso i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri delibera in via definitiva e su ricorso dell’interessato, il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Rispetto agli associati che rivestono cariche di qualunque tipo e livello, decide solo e sempre il Collegio Nazionale dei Probiviri.

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