L’appropriazione indebita per l’amministratore e la rilevanza della Ctu – Francesco Schena – Il Sole 24 Ore

RASSEGNA STAMPA DEL 25.04.2016:
Quotidiano del Sole 24 Ore – CONDOMINIO

Le cronache, anche più recenti e sempre con più frequenza, si occupano di casi di buchi di bilancio e quindi di ipotesi di appropriazione indebita da parte di quegli Amministratori che “scappano con la cassa”.

A parere di chi scrive, la materia, oltre che essere di grande attualità, merita una particolare attenzione, specie per la delicatezza dei contesti in cui molte figure sono chiamate ad operare come, tra le tante, il Consulente Tecnico d’Ufficio quale ausiliare del Giudice.

La giurisprudenza più consolidatasi negli ultimi anni è molto chiara sull’argomento.

Già nel 2005 la Cassazione (n. 3462) stabiliva come il reato di appropriazione indebita consumato dall’amministratore fosse da qualificarsi sempre come “aggravato” ricorrendo non solo la prestazione d’opera ma anche il rapporto fiduciario e qualificato, con la conseguente procedibilità d’ufficio e l’impossibilità, dunque, di rimettere la querela.

Le SS.UU., poi, nel 2008 (n. 9148) statuivano l’impossibilità di potersi procedere ad una parcellizzazione del danno in capo ai singoli condòmini, dovendosi guardare al danno nel suo complesso e riferito all’intera comunità condominiale.

Nel 2010, sempre la Suprema Corte (n. 41462) afferma che il reato di appropriazione indebita si configura anche con l’omesso versamento dei contributi dei dipendenti del fabbricato, sebbene incassati dall’amministratore attraverso le quote condominiali.

Nel 2011, ma anche nel 2014   (nn. 36022 e 16209), gli Ermellini ci ricordano come l’ipotesi di reato in argomento si configuri anche per il caso di “esiguo ammanco”, sebbene riconoscano anche la possibilità per l’Amministratore di giustificare pagamenti senza fatture o ricevute purché di modestissimo valore.

Nel 2012, poi, la Cassazione Penale (n. 18864) sottolinea come il reato si integri anche quando l’amministratore uscente non consegni al subentrante le somme che avrebbe dovuto consegnare secondo le risultanze contabili, passando, poi, dal Tribunale di Perugia che nel 2012 ha ravvisato l’ipotesi di reato semplicemente con la distrazione di fondi straordinari ad altri usi, compresi, ma non solo, quelli personali dell’Amministratori per il mezzo di prelievi ingiustificati, sentenza che ha aperto scenari di discussione spinosissimi.

Nel complesso, dunque, un quadro giurisprudenziale netto, chiaro e consolidato, che sancisce, nel suo complesso, la configurabilità astratta del reato per la semplice interversione del possesso in assenza di una giustificazione contraria rispetto alle risultanze contabili, come potrebbe essere un errore. Risultanze contabili che, è bene ricordare, in seno ad un procedimento penale o civile si materializzano attraverso la Consulenza Tecnica d’Ufficio e dunque con l’insita possibilità di vedere condannato un Amministratore in ragione di una CTU sbagliata.

Da qui la necessità di una revisione del bilancio condominiale che sia corretta nella sostanza oltre che nella forma, specie se si tiene conto come la CTU, nel caso di specie,   non si limiti esclusivamente a fornire un accertamento   tecnico rispetto ad un fatto giuridicamente rileante, ma tende, inevitabilmente, ad assurgere a vero e proprio mezzo istruttorio nel procedimento.

La legge di riforma del condominio ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del revisore incaricato di verificare la contabilità condominiale (nuovo art. 1130-bis del cod. civ.). A tale proposito si rendono necessarie alcune precisazioni.

In materia di condominio e in tema di revisione contabile, è possibile ricorrere per analogia agli standard di revisione ed ai principi contabili applicabili, anche a livello internazionale, al bilancio aziendale, avendo cura, però, di tenere in strettissima considerazione le peculiarità dell’ente condominiale, soggetto giuridico non totalmente sovrapponibile all’ente commerciale.

Se sul piano professionale non possiamo invocare alcuna specifica abilitazione per dedicarsi alla revisione del bilancio condominiale non possiamo non vedere, e non riconoscere, la necessità di risultare muniti di particolari conoscenze teoriche e tecniche oltre che di quelle pratico-applicative. Ma vi è di più.

E’ necessario che tali conoscenze siano specifiche del settore di riferimento, in particolare specie quelle pratico-applicative e questo perché la categoria degli amministratori di condominio, non avendo estrazione accademica né ordinistica, nel corso degli ultimi trentanni è stata protagonista di un processo di formazione assolutamente al di fuori degli schemi, giungendo a rappresentazioni contabili a volte anche bizzarre, difettando clamorosamente nella forma ma senza, per questo, necessariamente mancare di contenuti sul piano sostanziale.

Sul piano dell’onorabilità è evidente come il revisore condominiale debba distinguersi per etica, indipendenza, responsabilità e professionalità. In ogni occasione di verifica del bilancio condominiale non è in gioco la reputazione dell’azienda condominio, bensi quella diretta e personale dell’Amministratore che ha redatto quella contabilità. Ci si occupa, dunque, della valutazione diretta di un rapporto fiduciario che merita ogni tentativo di tutela, scevro da pregiudizi di sorta e soltanto figlia di un percorso peritale improntato alla assoluta prudenza.

La revisione del bilancio condominiale, come di quello aziendale, determina riverberi di tipo sociale, economico e giuridico. Basti pensare alla svalutazione economica delle unità immobiliari eslcusive collocate all’interno di un grande condominio con i conti non a posto e che quindi verserebbe nel caos più totale. Si pensi anche alla impossibilità di accedere a finaziamenti da parte del condominio in assenza di una regolare contabilità che dimostri il buono stato di salute dell’ente. Ma possiamo anche pensare alla difficoltà di trovare fornitori disposti ad offrire servizi a quel condominio perché privo di una contabilità in regola con tutti i rischi che ne conseguono.

Ma tornando al nostro titolo non possiamo non ricordare proprio le connesse responsabilità dell’ammini stratore, e sul piano civile e su quello penale: ammanchi e buchi di bilancio, errori significativi con conseguenti danni   all’ente,   irregolarità   fiscali e responsabilità per appropriazioni indebite.

E proprio come in ambito aziendalistico, anche in materia di condominio è utopistico pensare di giungere ad un livello di assoluta certezza del bilancio, dovendo piuttosto perseguire un ragionevole ed elevato livello di sicurezza, a maggior ragione in considerazione dell’assenza di una totale uniformità di standard e di principi contabili generali, dovendo, dunque, ricorrere ad una ineludibile analisi organica e complessiva, sia per tener conto delle peculiarità dell’ente condominiale in generale, ma anche per non trascurare le specifictà del singolo caso: mi riferisco a particolari dispozioni da parte di regolamenti contrattuali, a pratiche più o meno invalse degli amministratori, alla capacità giuridica di ratifica e di atto di fiducia riconosciuto in capo all’assise condominiale, all’assenza di una autonomia patrimoniale propria, alla annullabilità o nullità di una delibera o di parte del contenuto stesso del bilancio o di un criterio di ripartizione, alla ripartizione complessa e a sistema misto del servizio idrico integrato.

Da qui l’esigenza di una CTU informata alla flessibilità, ricorrendo ad una necessaria modellazione delle tecniche di accertamento e di indagine, scevra da schemi preconfezionati e check list poco efficaci, ma foretemente improntata ad un coordinato e funzionale processo di verifica che guardi prevalentemente al piano sostanziale più che formale, condito da una giusta e misurata dose di scetticismo professionale evitando approcci rigidi quanto miopi.


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Post Author: Arco