Riscaldamento centralizzato: Prorogata al 30 giugno 2017 la scadenza per la contabilizzazione del calore

Prorogata al 30 giugno 2017 la scadenza per l’esecuzione dei lavori di contabilizzazione del calore per gli impianti di riscaldamento centralizzato

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2016 del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” sono state confermate molte delle indiscrezioni circolate nei mesi precedenti su diversi argomenti che riguardano il settore dell’edilizia.
L’art. 6 relativo alle proroghe dei termini in materia di sviluppo economico ha, infatti, previsto al comma 10 la modifica dell’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 102/2014 che, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, prevedeva:

  • a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;
  • b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

Nel dettaglio, con l’art. 6, comma 10 il Milleproroghe ha previsto una proroga delle suddette scadenze entrambe al 30 giugno 2017.

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Post Author: Arco