No al bilancio di tipo societario per il rendiconto condominiale: la Cassazione conferma le tesi di ARCO

la Cassazione conferma le tesi di ARCO secondo la quale il Rendiconto condominiale non può essere equiparato al bilancio di tipo societario.

Uno dei motivi per cui è nata ARCO, l’Associazione dei Revisori Contabili Condominiali, è quello di far comprendere la peculiarità dell’ente condominiale e dei suoi profili contabili e amministrativi rispetto a quelli aziendalistici.

Sulla copertina della brochure istituzionale di ARCO, si legge:
“La relazione di revisione del bilancio condominiale deve essere informata ai principi della flessibilità, coerenza e pertinenza con la natura giuridica dell’ente condominiale, allo scopo di giungere alla verifica di attendibilità del rendiconto rispetto ai fatti reali, valutandone la legalità, evitando appiattimenti di tipo aziendalistico o modelli preconfezionati.
Si ad un adeguato scetticismo professionale, no a  pregiudizi e spirito di inquisizione.”

In sostanza, esattamente quello che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare con la sentenza n. 454 depositata l’11 gennaio 2017.

La prima precisazione degli Ermellini ribadisce come non serva che l’amministratore tenga la contabilità con il rigore previsto per i bilanci delle società. Questo principio sostiene e conferma la tesi di ARCO circa l’inutilità di una contabilità che annoveri ratei e risconti nello stato patrimoniale o addirittura le immobilizzazioni come alcuni Revisori condominiali si ostinano a ripetere in ogni dove. Così come non è necessaria la tenuta di registri in partita doppia, risultando sufficiente la salvaguardia del solo principio del contrappeso dare/avere. Il quadro normativo di riferimento resta l’art. 1130-bis c.c. e non l’ordinamento applicabile al bilancio commerciale.

Inoltre, la stessa sentenza conferma come sia da riconoscersi all’assemblea la facoltà di procedere sinteticamente all’approvazione del rendiconto, “fidandosi” dei dati forniti dall’amministratore «alla stregua della documentazione giustificativa». A tale proposito ARCO ribadisce come il Revisore da una parte debba rilevare i giustificativi di spesa inadeguati ma , dall’altra, lasciare all’assise condominiale la decisione finale. No a censure rigide nei confronti degli Amministratori.

Infine, la Suprema Corte ha stabilito come non vi sia per l’Amministratore alcun vincolo rispetto al bilancio preventivo potendo questi procedere senza alcuna autorizzazione preventiva nell’ambito delle spese relative alle manutenzioni ordinarie ed ai servizi comuni essenziali, rappresentando il solo consuntivo un momento di approvazione a titolo dichiarativo ovvero di mero controllo.

Questa sentenza rappresenta un vero e proprio riconoscimento delle tesi di ARCO ed una censura senza appello nei confronti di chi sosteneva tesi rigide e contrapposte.

Francesco Schena
Presidente Nazionale ARCO

Condividi!

Post Author: Arco