Riscaldamento: Detrazione fiscale del 50% e non del 65% su valvole e ripartitori

L’installazione nei condomini dei contacalore individuali (contabilizzatori) per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, non è detraibile al 65% ma al 50% se non viene effettuata nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
È questo uno dei principali chiarimenti delle Entrate, contenuti nella circolare 18/E/2016 , con la quale sono state chiarite, tra l’altro, anche le modalità di documentazione delle spese per le mense scolastiche.

Contabilizzatori di calorie individuali.
Per favorire il contenimento dei consumi energetici nei condomìni, entro il 31 dicembre 2016, vanno installati contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare (o sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali). Secondo l’agenzia delle Entrate, per questi dispositivi la detrazione Irpef o Ires del 65% spetta solo se installati “in concomitanza” con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347 della legge 296/2006). Se ciò non accade (ad esempio perché la nuova caldaia installata non è a condensazione), queste spese sono detraibili solo al 50% (36% dal 2017), ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, come interventi per il risparmio energetico non qualificato. Questo chiarimento non dovrebbe incidere, comunque, su quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del decreto 19 febbraio 2007, per il quale non sono necessari, ai fini della detrazione del 55-65%, questi requisiti per gli interventi di «trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore».

Fonte: http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

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Post Author: Arco